Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2270 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2270 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PARISI VINCENZO N. IL 25/12/1969
avverso la sentenza n. 11993/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
A/\(
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa 1’08/03/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 21/07/2011, appellata da
Vincenzo Parisi, imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 09 ottobre
1990 n. 309, come contestato in atti e condannato alla pena di anni quattro di
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque
manifestamente infondate. La Corte Territoriale ha congruamente motivato sul
punto oggetto dell’impugnazione, mediante valutazioni di merito immuni da
errori di diritto e conformi ai parametri di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
309/1990 (vedi sentenza 2° grado pagg. 4 e 5).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Vincenzo
Parisi con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il Pre idente
reclusione ed C 18.000,00 di multa.