Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2270 del 02/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2270 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CERATO ALCIDE, nato a Legnaro l’ 11/02/1939

nel procedimento a carico di ignoti di cui al procedimento Ngr 216405/2013 Gip
Tribunale di Milano

avverso il decreto del 07/08/2013 del Giudice Indagini Preliminari ddel Tribunale
di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ugo De Crescienzo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paola Filippini, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione
annulli senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmetta gli atti al Tribunale
di Milano per l’ulteriore corso.

Data Udienza: 02/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Alcide Cerato, tramite il proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il
decreto 7.8.2013 con il quale il Giudice delle indagini preliminari ha disposto la
archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti per la violazione degli
artt. 635; 615 bis; 629, 56, 81 cpv. cod. pen. e artt. 10, 12, 14 I. 497/1974
fatti commessi in Cinisello Balsamo, Settimo Milanese e in Milano in epoca
compresa tra il maggio del 2007 e l’ottobre del 2008.
In data 5.4.2013 il Pubblico Ministero proponeva richiesta di archiviazione del

Cerrato che proponeva opposizione indicando contestualmente le ulteriori prove
da acquisire nel corso della prosecuzione delle indagini preliminari, nonché i
relativi temi di indagine.
Con provvedimento 7.8.2013 il Giudice delle indagini preliminari di Milano, ex
art. 409 disponeva la archiviazione del suddetto procedimento affermando “…il
tempo trascorso non giova agli accertamenti e dalll’altro rende prossima la
prescrizione”.
La difesa del ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato
deducendo la violazione degli artt. 409, 410 e 127 cod. proc. pen., perché il
giudice, omettendo la convocazione delle parti avanti a sé ex art. 127 cod. proc.
pen., pronunciandosi de plano, non avrebbe assolto al proprio dovere di
motivazione in ordine alla rilevanza delle prove indicate e all’infondatezza della
“notitia criminis”

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto sulla scorta anche delle argomentazioni
dell’Ufficio del Procuratore Generale di questa Corte.
Va preliminarmente osservato che qualora sia stata proposta opposizione alla
richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, il giudice delle indagini
preliminari deve provvedere alla verifica di due distinti elementi, sui quali deve
pronunciarsi con motivazione adeguata: a) la pertinenza e la rilevanza
dell’oggetto della investigativa suppletiva richiesta e i relativi mezzi di prova; b)
la infondatezza della notizia di reato. Solo nel caso della contemporanea
presenza di questi due dati, il Giudice delle indagini preliminari, nel valutare la
opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale, può omettere
la convocazione delle parti avanti a sé e pronunciare il provvedimento richiesto
dalla pubblica accusa “de plano”, in caso contrario il giudice ha l’obbligo di
convocare le parti per l’udienza di cui all’art. 127 cod. proc. pen.

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procedimento penale Ngr 21367/2007 dandone notizia alla persona offesa Alcide

Nel caso in esame, dalla lettura del provvedimento di archiviazione reso dal
giudice delle indagini preliminari, si rileva che questi non ha formulato nessuno
dei due giudizi richiesti, nel senso che non ha espresso alcun giudizio sulla
rilevanza e la pertinenza del tema di indagine proposto dalla difesa della persona
opponente e sulle relative prove e dall’altro nulla ha affermato in ordine alla
fondatezza della notitia criminis.
Il provvedimento impugnato è quindi carente di motivazione su punti essenziali,
con la conseguenza che ex art. 606 comma 1 lett. e) cod, proc. pen. ne deve

delle indagini preliminari di Milano per lo ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso
Così deciso il 02/10/2015

essere disposto l’annullamento, senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice

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