Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 227 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 227 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TENORI° REYES RENZO VICTOR N. IL 13/03/1988
avverso l’ordinanza n. 130/2012 TRIBUNALE di GROSSETO, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Grosseto, quale giudice
dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero e all’esito dell’udienza camerale,
revocava la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a Tenorio Reyes Renzo
Victor che in più occasioni non si era presentato presso l’associazione dove doveva
prestare l’attività lavorativa.

2. Avverso detto provvedimento il condannato avanzava richiesta di revoca del

qualificato ricorso per cassazione.
Il ricorrente, a mezzo del difensore, deduce l’errato calcolo delle ore di lavoro
dovute, pari a 168 ore corrispondenti ai giorni 84 di pena sostitutiva applicata nel giudizio
di cognizione. Rilevava, pertanto che aveva prestato attività lavorativa anche oltre le ore
previste e, pertanto, già prima delle assenze ingiustificate aveva completamente espiato
la pena sostitutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nella specie, le censure mosse con il ricorso sono palesemente aspecifiche e si
sostanziano nella contestazione della regolarità del calcolo delle ore di lavoro
effettivamente prestate e della corrispondenza delle stesse alla pena da espiare.
All’evidenza, si tratta di censure in fatto non deducibili in sede di ricorso per
cassazione in mancanza, peraltro di qualsivoglia allegazione idonea a contraddire quanto
affermato nel provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così eciso, il 30 settembre 2013.

suddetto provvedimento con conseguente declaratoria di estinzione del reato che veniva

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