Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22699 del 01/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22699 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCINI MARCO N. IL 20/03/1968
avverso la sentenza n. 1204/2015 TRIBUNALE di PRATO, del
20/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELE CENCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ensq
ué- F “A
ruvuv,
j
J
LkA
1-.
1
-4\-3
£
0”,
che ha concluso per 1….TAN m 1/4
,

OortAir (}c- – Gc.

rhi (Ait,f i i rrh-i.) N.Ars

u-rtv (14- rri”\«2 ;

Udito, per la part civile, l’Avv

LT

(

• (rii„, s

Data Udienza: 01/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1.In data 4 novembre 2013 la polizia giudiziaria di Prato contestava a Marco
Mancini la violazione dell’art. 116, comma 15, prima parte, d. Igs. 30 aprile
1992, n. 285, per essere stato sorpreso alla guida dell’autovettura Fiat Bravo
targata BP350VG sprovvisto di patente di guida perché revocata con
provvedimento del Prefetto di Prato del 7 ottobre 2013, notificato all’interessato
il 15 ottobre 2013.

Tribunale di Prato, l’imputato veniva condannato da tale Tribunale, con sentenza
del 20 maggio 2015.

2.Ha presentato appello l’imputato deducendo insussistenza di prove
adeguate per affermare la penale responsabilità e, in subordine, eccessiva
severità del trattamento sanzionatorio.

3. La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 2 luglio 2015 ha
convertito l’appello – presentato avverso sentenza applicativa della sola
ammenda – in ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 593, comma 3, e 568,
comma 5, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui all’art. 116,
comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito
amministrativo dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6
febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in
relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato.

2. L’art. 8 del citato decreto legislativo ha, poi, introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1: ha
previsto, cioè, che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
con decreto penale irrevocabili.

2

Promossa azione penale da parte del Procuratore della Repubblica presso il

3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non
essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma soltanto come illecito
amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge
di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U., n. 25457 del
29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art. 9 d. Igs.
n. 8 del 2016 prevede espressamente tale obbligo. La presente sentenza va,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Prato per quanto di
competenza.
Così deciso il 10 marzo 2016.

pertanto, trasmessa alla Prefettura di Prato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA