Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22698 del 01/03/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22698 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA.
nei confronti di:

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PINTOSSI GABRIELE N. IL 14/06/1965
inoltre.
PINTOSSI GABRIELE N. IL 14/06/1965
avverso la sentenza n. 5111/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
30/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELE CENCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.f/ 4-.5uM j Fitti/kik/
che ha concluso per L A cc o c4 Ct Tic7`4
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Data Udienza: 01/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 30 ottobre 2014 il Tribunale di Brescia ha condannato
Gabriele Pintossi in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza derivante
dall’assunzione di sostanze alcooliche, con un tasso alcolemico pari a 2,44
grammi / litro, con le aggravanti di avere guidato in orario notturno e di avere
provocato un incidente (art. 186, commi 2, lett. c, 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285); ha anche applicato all’imputato la sanzione accessoria della

Nessuna impugnazione è stata proposta dall’imputato.

2. Ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, lamentando inosservanza o
erronea applicazione di norma di legge penale, per avere il giudice in sentenza
disposto la sospensione della patente di guida per la durata di un anno anziché la
revoca della stessa, come previsto normativamente (art. 186, comma 2-bis,
codice della strada) per il caso in cui il conducente provochi un incidente in stato
di ebbrezza alcoolica con valore alcoolernico superiore ad 1,5 grammi / litro.

3. Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire memoria con la quale si
oppone alla richiesta del P.G., in particolare sottolineando che la revoca del titolo
abilitativo sarebbe competenza del Prefetto e che al giudice sarebbe attribuita, ai
sensi dell’art. 222, comma 3, del codice della strada, una mera facoltà di revoca.
Propone contestualmente la correzione dell’errore materiale contenuto nel
dispositivo di sentenza, ove si indica la pena di sei mesi di arresto, in contrasto
con il ragionamento svolto e con il calcolo operato nella parte motivazione, che
conduce alla pena finale di mesi quattro di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del P.G. è fondato e deve essere accolto, nei termini di
seguito precisati.
In effetti, come esattamente sostenuto nel ricorso, l’art. 186, comma 2bis, secondo periodo, del codice della strada prevede la revoca della patente di
guida allorchè il conducente, in stato di ebbrezza alcoolica con valore alcoolemico
superiore ad 1,5 grammi / litro, provochi un sinistro stradale.
Dunque, essendo stato accertato nella sentenza impugnata che Gabriele
Pintossi, postosi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica con valore alcoolernico

2

sospensione della patente di guida per un anno.

di 2,44 grammi / litro, ha provocato un sinistro, deve revocarsi il titolo abilitativo
alla guida.

2. Privi di ogni pregio gli argomenti svolti, per opporsi alla richiesta della
Parte pubblica, nella memoria difensiva, in quanto la revoca della patente di
guida, nei casi previsti normativamente (ad es., appunto, nell’ipotesi di cui
all’art. 186, comma

2-bis,

secondo periodo, del codice della strada), è

competenza giurisdizionale, ai sensi del chiaro disposto degli artt. 24, comma 1,

285; il richiamo, poi, all’art. 222 del codice della strada è del tutto
inconfererente, in quanto si riferisce alla – ben distinta – ipotesi
dell’accertamento della recidiva reiterata specifica.

3. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso,
con annullamento parziale della sentenza impugnata, da pronunciarsi senza
rinvio, potendo la Corte adottare direttamente i provvedimenti necessari, in
quanto privi di giudiziale discrezionalità (art. 620, lett. I, cod. proc. pen.).

4. Deve, infine, provvedersi alla invocata correzione di errore materiale,
richiesta cui si è associato il RG. di udienza, risultando, in effetti, il dispositivo
della sentenza del Tribunale di Brescia del 30 ottobre 2014 contenere una mera
svista di carattere materiale non implicante nullità cui può – e deve – porsi
rimedio ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. nei termini sotto specificati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione
della patente di guida, statuizione che elimina.
Dispone la revoca della patente medesima.
Dispone altresì la correzione del dispositivo della sentenza documento del
Tribunale, nel senso che dove è scritto: «mesi sei di arresto» deve intendersi
«quattro mesi di arresto».
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito sulla detta sentenza.
Così deciso il 1°/03/2016.

legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.

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