Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22697 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22697 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA MARCO N. IL 09/05/1982
avverso la sentenza n. 555/2013 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
17/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per 0
bukhz3,

Udito, per la p-afte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/02/2016

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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, La Rocca Marco è stato giudicato
colpevole del reato di guida senza patente, per essersi posto alla guida
dell’autovettura Toyota Yaris targata ED043SE nonostante gli fosse stata
revocata la patente di guida dal Prefetto di Siracusa con decreto del 24.5.2007
(fatto commesso il 4.2.2011), e condannato alla ammenda nella misura ritenuta
equa.
Il La Rocca, infatti, il 4.2.2011 era stato fermato dalla Polizia di Stato in via

veniva accertato che gli era stata revocata la patente di guida.
Avverso tale decisione ha ricorso per cassazione con atto sottoscritto
personalmente, censurando che non sia stato dichiarato che il fatto non é
previsto dalla legge come reato, in forza dell’art. 2 legge n. 67/2014,
direttamente produttiva di norme giuridiche, da applicarsi nonostante non
fossero stati ancora emanati i decreti legislativi delegati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si
procede non é previsto dalla legge come reato.
2.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma 13,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato, secondo la previsione dell’art. 2, cc. 2 cod. pen. Tanto assorbe, con ogni
evidenza, la questione – peraltro manifestamente infondata – posta dal
ricorrente.
2.2. L’art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui all’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè
che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili. La norma si é resa necessaria per rendere non operante la regola
posta dall’art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente
alla loro entrata in vigore.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni
commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone,
ai sensi dell’art. 9, la trasmissione della presente sentenza all’autorità

Calabria, in Siracusa, mentre si trovava alla guida della menzionata autovettura;

amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del
relativo procedimento.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato e dispone la trasmissione della presente sentenza al
Prefetto di Siracusa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.2.2016.

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