Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22695 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22695 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VARRIALE PAOLO EDOARDO N. IL 23/03/1994
avverso la sentenza n. 11298/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (i-vtO gaS24./
che ha concluso per

Udito, per la paflEe civile, l’Avv
Udit i ifensor Avv.

Data Udienza: 09/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, Varriale Paolo Edoardo è stato
giudicato colpevole del reato di guida senza patente, per non averla mai
conseguita (fatto commesso il 14.12.2013), e condannato alla ammenda nella
misura ritenuta equa.
Il Varriale, infatti, era stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Napoli
S. Giuseppe alle ore 21,40 del 14.12.2013 mentre si trovava alla guida di un
ciclomotore Piaggio Aprilia targato DH72822; veniva accertato che egli non

Avverso tale decisione ha proposto appello – da qualificarsi come ricorso per
cassazione – con atto sottoscritto dal difensore avv. Dario Ercole, censurando
tanto il punto della decisione concernente l’affermazione di responsabilità che
quello relativo al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si
procede non é previsto dalla legge come reato.
2.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma 13,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato, secondo la previsione dell’art. 2, co. 2 cod. pen. Tanto assorbe, con ogni
evidenza, sia il tema del trattamento sanzionatorio che quello della applicabilità
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.2. L’art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui all’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè
che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili. La norma si é resa necessaria per rendere non operante la regola
posta dall’art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente
alla loro entrata in vigore.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni
commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone,
ai sensi dell’art. 9, la trasmissione della presente sentenza all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del
relativo procedimento.
2

aveva mai conseguito la patente di guida.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato e dispone la trasmissione della presente sentenza alla
Prefettura di Napoli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.2.2016.

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