Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22693 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22693 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORMISANO VALENTINA N. IL 18/02/1988
avverso la sentenza n. 4317/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/04/2016
32831/15 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
12.12.2014 confermava la sua condanna per reati in materia di stupefacenti
enunciando motivi di violazione di legge e vizi della motivazione in punto
affermazione responsabilità e congruità della pena.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché entrambi i motivi
sono diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p., quello
del Giudice d’appello in dimostrata rivalutazione autonoma del materiale
probatorio e degli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione,
del tutto preclusa in questa sede di legittimità. In particolare la Corte d’appello
ha specificamente motivato sui due punti (p. 6-7 e 9-10) e le censure difensive
(esclusi i riferimenti giurisprudenziali) si risolvono in generiche censure di
precluso merito.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 26.4.16
(capi I ed N), ricorre per cassazione l’imputata VALENTINA FORMISANO,