Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22691 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22691 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FILOGRASSO MICHELE N. IL 04/05/1986
MICOLI LUCREZIA N. IL 25/09/1985
avverso la sentenza n. 2635/2014 TRIBUNALE di BARI, del
15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32415 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p. dal
Tribunale di BARI in data 15.7.14 per reati ex art. 73 dPR 309/90 e 455 c.p., ricorrono gli
imputati MICHELE FILOGRASSO e LUCREZIA MICOLI, con autonomi atti, enunciando vizi

l’omessa riqualificazione nel delitto di favoreggiamento.

2. I ricorsi sono originariamente inammissibili.
I motivi sulla non applicazione dell’art. 129 c.p.p. (due quelli nel ricorso MICOLI)
sono manifestamente infondati e diversi da quelli consentiti. Infatti, in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art.
129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta pertinente delibazione, da ultimo SU
sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006).
Quanto alla sollecitata riqualificazione giuridica, per la MICCOLI, è insegnamento
consolidato della Corte (per tutte, Sez.7, ord. 39600/15) che, nel `patteggiamento’, la
possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto
contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa
immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione,
dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale
necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non
risultino con immediatezza dalla contestazione.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. e, la seconda, anche per

328R/15 RG

2

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26.4.16

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