Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22690 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22690 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORRONE SALVATORE N. IL 18/05/1982
avverso la sentenza n. 5677/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/04/2016
32812/15 RG
i
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in
data 11.11.14 confermava la sua condanna per detenzione illecita di cocaina e
enunciando unico motivo di vizio della motivazione sulla ritenuta responsabilità
quanto alla detenzione della cocaina.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo si
risolve in preclusa censura in fatto, a fronte di specifica motivazione della Corte
napoletana sul corrispondente punto della decisione devoluto alla sua cognizione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 26.4.2016
reati in materia di armi, ricorre per cassazione l’imputato SALVATORE MORRONE,