Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22688 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22688 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZA ALESSANDRO N. IL 30/01/1977
avverso la sentenza n. 3528/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/04/2016
32799/15 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in
data 2.3.2015 confermava la sua condanna per evasione, ricorre per cassazione
sul diniego delle attenuanti generiche.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo
prospetta si risolve in generica censura in fatto, a fronte di specifica motivazione
sul corrispondente punto devoluto alla Corte territoriale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 26.4.2016
l’imputato ALESSANDRO MAZZA, enunciando motivo di vizio della motivazione