Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22684 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22684 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRAMUTOLA ROCCO N. IL 24/02/1964
avverso la sentenza n. 1204/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

h

32757/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal
GIP Tribunale di Salerno in data 28-1-15, ricorre l’imputato ROCCO

della pena.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti.
Infatti, in sede di patteggiamento tutte le statuizioni non
illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto
manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce con
questo istituto alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle
stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue
che la parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un
determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della successiva
ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del
vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo
dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez.

3, sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009).
Quanto poi alla sospensione condizionale della pena, non risulta
dalla sentenza (né lo deduce specificamente il ricorrente) che tale beneficio
sia stato oggetto dell’accordo o anche solo richiesto a margine dello stesso.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al
caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.4.2016

TRAMUTOLA, enunciando vizi di motivazione in ordine alla quantificazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA