Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22682 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22682 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLETANO ASSUNTA N. IL 01/12/1979
CAPONETTO AURELIO N. IL 17/11/1985
avverso la sentenza n. 8865/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32742/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
25.11.14 confermava la loro condanna per reato ex art. 73 dPR 309/90,

CAPONETTO, enunciando motivi di violazione di legge e vizi della motivazione in
punto diniego delle attenuanti generiche.

2. I ricorsi sono originariamente inammissibili, perché il comune
motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p., quello
del Giudice d’appello in dimostrata rivalutazione autonoma del materiale
probatorio e degli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione,
del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 26.4.16

ricorrono per cassazione gli imputati ASSUNTA NAPOLETANO e AURELIO

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