Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22681 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22681 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO RAFFAELE N. IL 18/08/1957
avverso la sentenza n. 2202/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32733/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in
data 16.3.2015 confermava la sua condanna per evasione, ricorre per cassazione

della motivazione per avere la Corte partenopea argomentato con mero
riferimento alla sentenza di primo grado, senza accogliere la richiesta difensiva
di acquisizione documentale medica.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
manifestamente infondato. La Corte d’appello ha riportato espressamente gli
elementi di fatto e le pertinenti considerazioni logiche evidenziati dal primo
Giudice, spiegandone la propria autonoma condivisione e spiegando pure le
ragioni per cui il contenuto del certificato medico prodotto relativo all’accesso in
ospedale dell’imputato non fosse idoneo a superare quei combinati elementi. Il
ricorrente nulla deduce su quale altra documentazione medica avrebbe dovuto
essere acquisita, né spiega perché non abbia potuto lui introdurla, essendo lui
tra l’alto il soggetto legittimato all’acquisizione di tutta la documentazione
medica che lo riguardava.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 26.4.2016

l’imputato RAFFAELE ESPOSITO, enunciando motivo di violazione di legge e vizi

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