Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22681 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22681 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
FULVI MARTINO N. IL 29/08/1974
inoltre: —FU M.ARTIy.0 N „IL/2408/1974
avverso la sentenza n. 178/2012 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
del 18/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO _p
71..”
BLAIOTTA;
f
lette/seMitele conclusioni del PG Dott.
1144( /024,44.444″49 Cani IC.2

Ind)

Uditi difensor Avv.;

9

41.44;

r—

Data Udienza: 07/05/2013

cc 21 Fulvi

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti
di Fulvi Martino in ordine ai reati di cui all’art. 186, commi 2, lettera c), 2 bis, 2 sexies e 7
del codice della strada in relazione alla guida di un’auto in stato di alterazione alcolica ed
al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematochimici in ordine all’assunzione di alcolici e
stupefacenti; ed ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità.

mancata confisca dell’auto condotta dall’imputato, appartenente allo stesso.
3. Il ricorso è fondato. L’art. 186 del Codice della strada prevede per le fattispecie
in questione la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona
estranea al reato. La statuizione va adottata anche nel caso in cui il processo sia definito
con sentenza di patteggiamento o sia disposta la sospensione condizionale della pena.
La confisca in questione è stata qualificata dal legislatore come sanzione
amministrativa accessoria per effetto delle innovazioni introdotte nel Codice della strada
dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, come ripetutamente e condivisibilmente ritenuto da
questa Suprema Corte.
La diversa qualificazione della confisca in questione da sanzione penale accessoria
(come ritenuto dalla nota giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni unite) a sanzione
amministrativa non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla, come emerge
dal tenore letterale del richiamato art. 186. Né il fatto che in caso di svolgimento positivo
del lavoro di pubblica utilità possa fare seguito la revoca della confisca (art. 186, comma
9 bis del Codice della strada) implica che la stessa confisca possa essere allo stato
prete rmessa.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio limitatamente
alla omessa confisca del veicolo. Il giudice dovrà valutare l’esistenza delle condizioni di
legge per l’adozione della statuizione di cui si discute.
PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca del veicolo, e
rinvia sul punto al Tribunale di Ascoli Piceno.

Roma 7 maggio 2013

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando la

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