Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22680 del 07/05/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22680 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
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sul ricorso proposto da:
MARERI DANIELE N. IL 29/01/1976
avverso l’ordinanza n. 172/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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Data Udienza: 07/05/2013
cc 19 Mareri
Motivi delle decisione
1. Il Gip del Tribunale di Roma ha disposto l’applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato in epigrafe in ordine
al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. L’ordinanza stata confermata
dal Tribunale del riesame.
L’imputazione attiene alla detenzione di cocaina in quantitativi imprecisati
2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo si censura la ritenuta esistenza di un grave
quadro indiziario: si è in presenza di conversazioni telefoniche non riconducibili a
traffici illeciti e non sufficientemente confermate da altre emergenze
significative. Labile è la conferma desumibile dalle dichiarazioni di tale
Cavalcanti.
2.2 Con Il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione
sull’esistenza di esigenze cautelar’ che giustifichino la custodia. Si e omesso di
considerare che l’imputato è stato sottoposto, in relazione a reato giudicato
separatamente, agli arresti domiciliari senza che siano emersi problemi; sicché
non vi sono più, allo stato, esigenze cautelari concrete.
2.3. L’imputato ha presentato una memoria con la quale si è esposto che
la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella
dell’obbligo di dimora.
3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata considera che rilevano numerose conversazioni il
cui significato è lumeggiato dal sequestro di droga avvenuto il giorno 24 marzo
2012. Si analizzano le comunicazioni per desumerne specifiche e continuative
condotte illecite afferenti a forniture di cocaina nei confronti di numerose
persone. I controlli di polizia hanno pure consentito di individuare l’indagato
come utilizzatore del telefono intercettato.
Si assume altresì l’esistenza di un elevato grado di pericolosità sociale.
L’indagato, infatti, è gravato da condanne per reati contro il patrimonio e si è
inoltre in presenza di una continuativa attività di spaccio, pianificata ed
organizzata. Si considerano altresì la disponibilità di un alloggio come luogo di
custodia dello stupefacente e la solida rete di acquirenti, nonché l’assenza di
CZ-L.
fino al 24 marzo 2012.
qualunque attività lavorativa. Si ritiene conclusivamente la contiguità con
ambienti dediti al traffico illecito. Tale valutazione complessiva, secondo il
Tribunale, trascende lo specifico episodio pregresso per il quale, isolatamente
considerato, è stata applicata la custodia domiciliare. Tale ultima misura appare
del tutto inidonea a fronte della delineata, elevata pericolosità sociale.
Tale apprezzamento è sotto ogni riguardo immune da censure.
L’ordinanza impugnata analizza persuasivamente il materiale probatorio
individuando alcune conversazioni telefoniche di cui viene proposta una lettura
riconsiderata nella presente sede di legittimità senza accedere impropriamente
alla rivalutazione del merito.
Pure immune da censure appare la valutazione per ciò che attiene
all’esistenza di esigenze cautelari. Si trae argomento dalla continuativa,
organizzata attività di spaccio per inferirne una elevata pericolosità sociale. Tale
apprezzamento, riferito alla negativa connotazione del profilo di personalità alla
stregua dei fatti accertati, è immune da vizi logici; tanto più se rapportata alla
misura cautelare dell’obbligo di dimora attualmente in atto.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma 7 maggio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
IL PRESIDENTE
cf: (Claudio Det:Th
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
lineare ed esente da censure logiche. Tale valutazione non potrebbe essere