Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22679 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22679 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALTOBELLI GIANNI N. IL 11/12/1967
avverso la sentenza n. 10966/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

W

..

32710/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che in data
17.3.15 confermava la sua condanna per la detenzione a fini di spaccio di gr.

274 dosi medie singole), ricorre per cassazione l’imputato GIANNI ALTOBELLI,
enunciando motivi di violazione di legge e vizi della motivazione in punto
mancata riqualificazione ai sensi dell’ipotesi lieve e mancata applicazione delle
attenuanti generiche.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Entrambi i motivi sono diversi da quelli consentiti, prospettando – a
fronte di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di
manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1
lett. E c.p.p., quello del Giudice d’appello in dimostrata rivalutazione autonoma
del materiale probatorio e degli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione in fatto, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26.4.16

55,31 di cocaina con principio attivo dell’88,3% (dalla quale erano ricavabili circa

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