Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22679 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22679 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MESSINA
nei confronti di:
D’AMICO GRAZIANO N. IL 29/07/1964
avverso la sentenza n. 199/2013 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
05/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

,

Udit i difensor Avv.;

L-

Data Udienza: 07/05/2013

12 D’amico

Motivi delle decisione

1. Il Tribunale di Messina ha emesso sentenza di non luogo a procedere
nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 95 del
d.P.R. n. 115 del 2002.
afferisce

alla

dichiarazione

reddituale

relativa

all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Per l’anno 2006 è stato
dichiarato un reddito nullo invece di quello di 3497 euro accertato.

2.

Ricorre

per

cassazione il Procuratore generale assumendo che,

trattandosi di redditi non proprio irrilevanti, infondatamente si è assunto che si
tratti di errore inconsapevole.

2.1 L’imputato ha presentato una memoria.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata trae
argomento dalla considerazione che la falsità riscontrata è irrilevante, poiché i
redditi di cui è stata omessa la dichiarazione non erano comunque ostativi
all’ammissione al beneficio richiesto. Tale situazione induce a ritenere che si sia
in presenza condotta colposa e non dolosa. Si tratta di valutazione alla quale,
secondo il Tribunale, nulla potrebbe aggiungersi nel dibattimento e si giustifica
quindi la sentenza di non luogo a procedere.
Tale apprezzamento è con tutta evidenza immune da censure. Con
apprezzamento logico e plausibile sì valuta realisticamente la condotta alla
stregua di un dato di decisivo rilievo: la dichiarazione dei redditi in questione in
un nulla avrebbe modificato l’esito della domanda. La deduzione che se ne può
trarre è che si tratti di errore addebitabile a qualche causa accidentale ma
certamente non volontario. A ciò la pronunzia di merito aggiunge il tipico
apprezzamento in ordine alla inutilità del passaggio dibattimentale che non
potrebbe condurre alla acquisizione di diverse e risolutive circostanze di fatto.
Dunque pure per ciò che attiene alla regola di giudizio dell’udienza preliminare
l’apprezzamento è conforme ai principi ed immune da vizi logici.
Il gravame è quindi inammissibile.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.

L’imputazione

Roma 7 maggio 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco ~lotta)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

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