Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22678 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22678 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1210P ALDO N. IL 10/04/1983
avverso la sentenza n, 16976/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
27/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentrte le conclusioni del PG Dott.
tre..

Uditi difensor Avv.;

4″

2-te –

Data Udienza: 07/05/2013

cc 9 Djop Aldo

Motivi della decisione

Il Tribunale di Torino ha applicato la pena nei confronti dell’imputato in
epigrafe in ordine al reato di gli all’art. 73 e del d.P.R. n. 309 del 1990.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo mancanza della motivazione
per ciò che attiene alla confisca della somma di 525 euro. Ricorre la circostanza

alcuna presunzione di collegamento tra il danaro e l’illecito.

Il ricorso è fondato. L’imputazione attiene alla cessione 0,43 grammi di
cocaina e, quanto alla somma in questione la pronunzia si limita a considerare
che “il danaro provento del reato deve essere confiscato”. Tale motivazione,
come dedotto, è generica e non congruente rispetto alla natura dell’imputazione,

afferente ad uno specifico, limitato episodio; e d’altra parte neppure si spiega
quale sia la concreta connessione tra la dose spacciata ed il danaro rinvenuto.
Per effetto di tale carenza motivazionale la pronunzia deve essere a tale riguardo
annullata con rinvio.

PQM

annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca
del denaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Torino.
Roma 7 maggio 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

L PRESIDENTE
laudio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

)Th”–17

attenuante di cui al quinto comma del richiamato articolo 73 e non opera, quindi,

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