Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22677 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22677 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANTANO FRANCESCO N. IL 29/01/1953
avverso la sentenza n. 8163/2009 G1P TRIBUNALE di PALERMO, del
25/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
1 4-k-44lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1)-0:9-4P7

1~14 A4″4,4A.

Uditi difensor Avv.;

12.4

Data Udienza: 07/05/2013

cc 3 Pantano

Motivi della decisione
Il Tribunale di Palermo ha applicato la pena nei confronti dell’imputato in epigrafe
in ordine alla reato di furto aggravato afferente alla sottrazione di energia elettrica in
danno dell’Enel.
Ricorre per cassazione l’imputato. Si espone che il patto prevedeva la sospensione
subordinato al risarcimento del danno. Tale indebita statuizione vulnera il patto e rende
illegittima la pronunzia.
Il ricorso è fondato. Come dedotto dal ricorrente, l’accordo raggiunto tra le parti
non subordinava la concessione del beneficio ad alcun obbligo per l’imputato. D’altra
parte, la sospensione della pena era parte dell’intesa raggiunta. Ne discende che
indebitamente il giudice ha unilateralmente mutato l’oggetto della pattuizione, con la
conseguenza che la sentenza non conforme all’accordo raggiunto è illegittima. Essa deve
essere conseguentemente annullata senza rinvio.
PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Tribunale di
Palermo per l’ulteriore corso.
Roma 7 maggio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco Blalotta)

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

3

condizionale della pena. Derogando ad esso il giudice ha concesso il beneficio ma lo ha

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