Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22676 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22676 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLIZIA GIANMARCO N. IL 07/11/1994
avverso l’ordinanza n. 9285/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
27/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
19)k/sentite le conclusioni del PG Dott. y-‘1,~ ,0 gítuza eitm
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Uditi difensor

Data Udienza: 04/04/2013

Fatto e diritto
Polizia Gianmarco propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del
Tribunale del riesame di Napoli che ha rigettato l’istanza avanzata avverso il
provvedimento emesso nei suoi confronti del GIP dello stesso Tribunale, applicativo
della misura degli arresti domiciliari.
Il Polizia era indagato per il reato di cui agli artt. 73 e 80 lett. A) e lett. G) DPR
309/90, essendo stato accertato che cedeva a un minore una bustina di marijuana
Il ricorrente si duole, in primo luogo, della mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, per avere il Tribunale rigettato il gravame sulla scorta
della ritenuta pericolosità sociale desunta dalle modalità dell’illecito, tra l’altro
rimarcando l’incompatibilità dell’attenuante di cui all’art. 73, V comma DPR 309/90
con l’aggravante di cui all’art. 80 lett. a) stesso DPR e omettendo un giudizio
prognostico riguardo alla concessione in suo favore della sospensione condizionale
della pena.
Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sotto altro profilo, rilevando che il
Tribunale aveva fondato il giudizio di pericolosità sulle dichiarazioni del minore
acquirente della sostanza stupefacente (il quale aveva affermato che il Polizia in più
occasioni si era recato davanti alla scuola per vendere droga), senza che tali
dichiarazioni fossero state in alcun modo verificate mediante riscontri oggettivi.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va

premesso

che

“il sindacato di

legittimità

sulla

motivazione

del

provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto
impugnato risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento.”
(Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010).
Ciò posto, va rilevato che il provvedimento impugnato è immune da vizi di tal
genere.
A prescindere, infatti, dalla compatibilità tra le circostanze, le modalità del fatto
denotano in ogni caso pericolosità sociale, né sono stati dedotti elementi sui quali
fondare un giudizio prognostico favorevole circa la possibilità di concessione della
sospensione condizionale della pena.
Quanto alla seconda doglianza è da rimarcare che le dichiarazioni dell’acquirente
della sostanza stupefacente, ancorché minorenne, previo vaglio intrinseco di
coerenza e genuinità, non necessitano di particolari riscontri oltre quelli in concreto
ravvisabili nelle accertate modalità di svolgimento dei fatti (essendo stato l’indagato
notato mentre cedeva ad un minore una bustina di marijuana davanti a un edificio
scolastico). Inoltre va rilevato che il sindacato sul provvedimento impugnato va

dinanzi all’ingresso di un liceo.

compiuta allo stato, alla stregua della sommaria delibazione richiesta ai fini che
interessano in sede cautelare, ferma restando la possibilità di ulteriori sviluppi delle
indagini.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato, derivandone l’onere per il ricorrente del
pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così de ‘so in Roma, il 4/4/2013.

processuali.

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