Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22675 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22675 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

Data Udienza: 04/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORGHI LUIGI N. IL 18/09/1963
avverso l’ordinanza n. 1268/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 02/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. _
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Ritenuto in fatto
– Con atto in data 14.1.2013, Luigi Borghi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza emessa in data 2.11/11.12.2012 con la quale il tribunale
del riesame di Catanzaro, in parziale riforma dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa, a carico
del ricorrente, in data 16.10.2012, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, ha disposto la sostituzione della
misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari, in relazione alla commissione del reato di concorso in detenzione e spaccio illegali di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73,
nn. i-6, d.p.r. n. 309/90.
Con il primo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza
impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 110 c.p. e 73
d.p.r. n. 309/90 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza in relazione alla commissione del reato de
quo.
In particolare, il ricorrente si duole che il giudice del riesame
abbia omesso di verificare il mancato raggiungimento del consenso
fra le parti, tanto sul quantitativo quanto sul prezzo dello stupefacente asseritamente ceduto, nulla in tal senso essendo concretamente
emerso, in termini probatori, dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, prive dei necessari requisiti di gravità, precisione
e concordanza indispensabili per l’attestazione della prospettata responsabilità dell’indagato.
2.1. –

2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione all’art. 292,
comma 2, lett. c)-bis, c.p.p., nonché vizio di motivazione.
Sul punto, il ricorrente si duoln tribunale del riesame abbia
omesso di esporre i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti
gli elementi forniti dalla difesa, essendosi il giudice a quo limitato a
una mera elencazione di fonti di prova, senza alcuna specifica motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria degli elementi acquisiti, ed avendo lo stesso proceduto alla redazione di una motivazione
per relationem riferita al contenuto dell’ordinanza del giudice per le
indagini preliminari impugnata in sede di riesame, senza condurre
alcuna valutazione critica in ordine al relativo contenuto sostanziale.

2.3. — Con il terzo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza
impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 274, lett. e) e
292, comma 2, c.p.p., avendo il tribunale del riesame omesso di verificare l’effettiva attuale pericolosità dell’indagato in considerazione
del lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto addebitato e
avuto riguardo, per altro verso, all’insussistenza di alcun ulteriore

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concreto elemento idoneo a soddisfare il riscontrato ricorso delle esigenze cautelati richieste al fine di giustificare la legittimità della misura cautelare disposta nei confronti dell’indagato.
Considerato in diritto
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Sul punto, ritiene questa corte che il tribunale del riesame abbia evidenziato sufficienti elementi di prova idonei, nella loro congiunta considerazione, a integrare gli estremi della gravità indiziaria
richiesta ai fini dell’adozione della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente.
E invero, il tribunale calabrese ha accuratamente riproposto,
nell’ordinata disposizione delle conversazioni telefoniche intercettate
contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, il contesto entro il quale la figura dell’odierno indagato è apparsa inserita
con caratteri di certezza e univocità: un contesto legato alla conduzione di evidenti trattative coltivate al fine della cessione di considerevoli quantità di sostanza stupefacente, nel quale il Borghi è ripetutamente apparso nel ruolo di diretto interessato, essendo stato più
volte richiamato, attraverso la ripetizione del nome di battesimo,
nonché attraverso il personale coinvolgimento nelle conversazioni e,
infine, attraverso la definitiva identificazione mediante la trasmissione, tra i trafficanti intercettati, del numero di telefono cellulare in uso
allo stesso.
Sullo sfondo di tale quadro indiziario (già di per sé largamente
compromettente in relazione alla figura del Borghi), la successiva individuazione dell’automobile utilizzata per il trasporto dello stupefacente trattato e il rinvenimento della rilevante quantità di sostanza
stupefacente oggetto delle trattative intercettate, costituiscono elementi di riscontro dotati di obiettiva e univoca concretezza, tali da
supportare in modo pienamente congruo il ragionamento probatorio
condotto dal tribunale del riesame secondo linee argomentative coerenti e del tutto consequenziali tra loro.
È appena il caso di sottolineare come gli elementi istruttori in
questa sede utilizzati dal tribunale del riesame chiedono d’essere valutati nella fluida prospettiva della gravità indiziaria riferita alla riconducibilità all’indagato della fattispecie criminosa allo stesso
ascritta, la cui funzione (lungi dall’attestare in termini di piena certezza probatoria il ricorso della responsabilità penale dell’indagato)
non può che limitarsi al riscontro di una rilevante probabilità di fondatezza dell’ipotesi criminosa prospettata in sede d’accusa.
Entro i confini segnati da tali premesse dev’essere, pertanto,
considerato il tema della prova della consumazione del reato oggetto
dell’odierno esame, dovendo ritenersi pienamente condivisibile, in
termini di coerenza logica e di linearità argomentativa, il ragionamento seguito dal tribunale del riesame in ordine alla rilevante pro-

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3.2. — 11 secondo motivo di ricorso è infondato.
Fermo il giudizio (appena tracciato) di piena idoneità della
motivazione dettata nel provvedimento qui impugnato – tanto in relazione all’individuazione del quadro di gravità indiziaria richiesto,
quanto con riguardo alla coerente autonomia del ragionamento critico condotto dal tribunale del riesame, rispetto alla motivazione del
provvedimento di prime cure -, ritiene questa corte che il giudice a
quo abbia, sia pur sinteticamente, fornito un’adeguata motivazione,
in termini logici, delle ragioni della ritenuta irrilevanza degli elementi
istruttori forniti dalla difesa, avendo lo stesso sottolineato come le
interpretazioni alternative degli elementi indiziari proposte dalla difesa non possono che restare assorbite dall’apprezzamento complessivo operato attraverso il giudizio di gravità indiziaria tracciato in
motivazione.
È appena il caso di richiamare, sul punto, l’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità là dove, in tema di misure cautelari, evidenzia come nella nozione di ‘elementi a favore’, che devono essere
valutati dal giudice a pena di nullità dell’ordinanza de libertate, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così
come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi
indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà (Cass., Sez. 6, n. 12442/2o11, Rv.
249641).
Nella specie, l’odierno ricorrente ha del tutto omesso di evidenziare gli specifici elementi di natura oggettiva e concludente idonei a contraddire il ragionamento probatorio seguito dal giudice del
riesame, limitandosi a un astratto richiamo al contenuto della richiesta di riesame, privo di alcuna concreta e immediata pertinenza in
relazione agli specifici contenuti del provvedimento impugnato.
3.3. — Anche il terzo e ultimo motivo di ricorso è infondato,
avendo il giudice del riesame evidenziato, sulla base di una motivazione dettata in modo lineare e pienamente congruo sul piano logico,
la particolare pericolosità dell’indagato desumibile dal carattere non
occasionale dell’attività dallo stesso svolta ‘dell’ambiente legato al
traffico di sostanze stupefacenti, muovendo dal riscontro dei tratti
della relativa condotta, dalla sistematicità degli episodi illeciti contestati e dalle dimensioni considerevoli dell’attività illecita posta in essere: elementi, tutti, tali da evidenziare un chiaro e radicato inserimento nel mercato illecito degli stupefacenti, con la conseguente ragionevole conclusione della relativa pericolosità, sotto il profilo della

babilità dell’effettiva consumazione della fattispecie criminosa prospettata con riferimento all’odierno ricorrente.

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verosimile prognosi sfavorevole in ordine alla reiterazione di condotte delittuose della stessa specie.

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.4.2013.

4. – Il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi
d’impugnazione illustrati con il ricorso proposto in questa sede, impone il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

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