Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22674 del 04/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22674 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONTICELLI GIOVANNI N. IL 20/11/1963
avverso la sentenza n. 5295/2010 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
03/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
leneisentite le conclusioni del PG Dott.

liclit-i-difensorAW;

Data Udienza: 04/04/2013

2

Ritenuto in fatto
– Con atto in data 20.12.2011, Giovanni Ponticelli, a mezzo
del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza in data 3.11.2011, con la quale il tribunale di Bologna, sulla
congiunta istanza del pubblico ministero e dell’imputato, ha applicato al Ponticelli la pena di quindici giorni di reclusione (convertita in
curo 570,00 di multa), in relazione al reato di lesioni colpose commesso, con violazione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di Giuseppe Forestieri, in San Lazzaro di Savena il 20.7.2007.
Con il ricorso proposto, l’imputato censura la sentenza del tribunale bolognese per violazione di legge in relazione agli artt. 444
c.p.p. e 163 c.p., avendo il giudice di merito erroneamente proceduto
d’ufficio all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale
della pena al di fuori dei termini previsti dall’accordo delle parti.
Ciò premesso, il Ponticelli ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con l’eventuale adozione delle statuizioni
consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassatone, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Nel dirimere i contrastanti indirizzi giurisprudenziali venutim:
formando sul punto, le sezioni unite di questa corte di legittimità
hanno stabilito il principio secondo cui, nel procedimento speciale di
applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente
prevista dal comma terzo dell’art. 444 c.p.p., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della
pattuizione intervenuta tra le parti (Cass., Sez. Un., n. 5882/1993, Rv.
193417).
In particolare, alla stregua delle norme che regolano l’istituto e
della ratio che dalle stesse è dato trarre, la richiamata sentenza delle
sezioni unite ha riconosciuto come l’accordo tra le parti, indispensabile perché il giudice possa operare ai sensi dell’art. 444 c.p.p., costituisce un limite invalicabile al potere del giudice, nel senso che la relativa sentenza non può che rispecchiare il contenuto e solamente il
contenuto dell’accordo medesimo, sicché al giudice non è consentito
se non di accogliere in toto quanto emerge dall’accordo delle parti,
ovvero di rigettarlo.
2. –

i.

Siffatto principio risulta confermato anche dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 251/1991, ha sostanzialmente affermato che il rito speciale in argomento trova il suo fondamento primario
nella convergente richiesta del pubblico ministero e dell’imputato sul
merito dell’imputazione e che il profilo di negodalità, che spiega il
rito, rende lo spazio cognitivo del giudice contenuto a precisi limiti di
controllo.
Ciò premesso, posto il valore pregiudiziale e assorbente che il
tema dell’accordo delle parti riveste nel giudizio in esame, deve necessariamente escludersi che il giudice possa, di sua iniziativa, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, apparendo evidente che l’insistenza legislativa sull’essenzialità dei termini
dell’accordo tra imputato e pubblico ministero fa ritenere un ‘assurdo
giuridico’ la possibilità di una pronuncia ultra petita (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 5882/1993, Rv. 193417, cit.).
Tali principi – confermati da successive pronunce di questa
corte (v. Cass., Sez. 4, n. 40950/2008, Rv. 241371; Casa., Sez. 1, n.
41307/2003, Rv. 225783; Cass., Sez. 4, n. 33301/2002, Rv. 222608;
Cass., Sez. 6, n. 3085/1999, Rv. 215784; Cass., Sez. 5, n. 4124/1998,
Rv. 211508; Cass., Sez. 6, n. 7109/1997, Rv. 208236; Cass., Sez. 4, n.
4030/1 995, Rv. 203310) e integralmente condivisi da questo collegio
– impongono pertanto la pronuncia dell’annullamento della sentenza
impugnata, limitatamente alla concessione d’ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena; statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.4.2013.

3

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA