Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22673 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22673 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUARANTA ANTONIO N. IL 25/12/1987
avverso la sentenza n. 170/2015 CORTE APPELLO di BARI, del
27/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32605/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BARI in data
27.5.2015, ricorre per cassazione l’imputato ANTONIO QUARANTA, enunciando

saturare il mercato e sul diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il primo è di difficile comprensione (non risultando contestata e
ritenuta l’aggravante dell’ingente quantità e risultando l’esigenza dedotta
affermata in termini di pura assertività).
Il secondo motivo è manifestamente infondato: vi è motivazione
specifica della Corte distrettuale sul punto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 26.4.2016

motivi di carenza di motivazione sul dato dell’idoneità dello stupefacente a

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