Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22672 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22672 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAIDI KHEMAIES N. IL 26/12/1967
avverso la sentenza n. 1123/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
17/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32600/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che in data
17.3.15 confermava la sua condanna per reato in materia di stupefacenti, ricorre

legge e vizi della motivazione in punto riconoscimento attenuante art. 73,
comma 7, dPR 309/90.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p., quello
del Giudice d’appello in dimostrata rivalutazione autonoma del materiale
probatorio e degli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione,
del tutto preclusa in questa sede di legittimità. In particolare la Corte d’appello
ha spiegato che l’insussistenza delle condizioni per riconoscere l’attenuante
speciale era innanzitutto data dalla contraddittorietà e genericità strutturale delle
indicazioni fornite: in definitiva, le censure difensive attengono a precluso
merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26.4.16

per cassazione l’imputato SAIDI KHEMAIES, enunciando motivo di violazione di

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