Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22672 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22672 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BRINDISI
nei confronti di:
TEDESCO MARCO N. IL 20/07/1991
avverso l’ordinanza n. 6090/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
12/11/2012
sentita la lazione fatta dal Consigliere Dott P
lffe/sept te le conclusioni del PG Dott. 19– ,

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Uditi difensor Avv.; /

Data Udienza: 04/04/2013

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Ritenuto in fatto
Nei confronti di TEDESCO MARCO era stato eseguito l’arresto in flagranza per il reato di
cui all’articolo 73, comma 1 bis, lettera a), del d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309, sul rilievo
che sussistessero i presupposti della detenzione illecita della droga rinvenuta in suo
possesso di un bilancino di precisione.
Il Gip presso il Tribunale di Brindisi riteneva di non convalidare l’arresto, evidenziando la
carenza del quadro indiziario, in ragione del fatto che l’arrestato, in sede di interrogatorio
di garanzia, aveva spiegato la detenzione del bilancino quale strumento che gli sarebbe
servito per controllare il peso della droga acquistata.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Brindisi, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza di non convalida, adottata illegittimamente dal giudice che
non si sarebbe limitato ad una valutazione dell’operato della polizia giudiziaria sulla base
degli elementi apprezzabili al momento dell’arresto, estendendo il proprio
apprezzamento a circostanze di fatto [la destinazione del bilancino] acquisite solo al
momento della convalida e non conosciute dagli operanti al momento dell’arresto.
E’ stata ritualmente depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato con la quale
è stat at2 chiesta la conferma dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso, in linea con quanto anche sostenuto dal PG presso questa Corte, va accolto.

possesso valorizzando sia il quantitativo della sostanza ( 30 grammi marijuana) che il

Il giudice non ha rispettato i limiti del controllo riservatogli sull’arresto in flagranza in
sede di convalida.
Va ricordato, in proposito, secondo giurisprudenza consolidata (da ultimo, Sezione III, 24
novembre 2010- 28 gennaio 2011 n. 3075, Proc. Rep. Trib. Noia in proc. Aladie), che, in
sede di convalida dell’arresto in flagranza, il giudice, ai sensi dell’articolo 391, comma 4,
c.p.p., deve limitarsi a controllare: a) l’osservanza formale dei termini dagli articoli 386,
comma 3, e 390, comma 1, c.p.p.; b) la sussistenza dei presupposti legittimanti
l’eseguito arresto, secondo il disposto degli articoli 380, 381 e 382 c.p.p., ossia se
ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riferimento al caso

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specifico, una delle ipotesi criminose che consentono o impongono l’arresto (fumus
commissi delicti); nonché c) a valutare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria
sulla base di un “controllo di ragionevolezza” dell’arresto stesso in relazione allo stato di
flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p.
Tale ultimo controllo deve essere condotto in una prospettiva di lettura che, da un lato,
non può riguardare l’aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato,
all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), e che, dall’altro lato, non può sconfinare
in un apprezzamento dei presupposti per l’affermazione della responsabilità, riservato alla
fase di cognizione del giudizio di merito.
Ne consegue, quindi, che la verifica e la valutazione in oggetto vanno fatte in riferimento
all’uso ragionevole dei poteri discrezionali in concreto esercitati dalla polizia giudiziaria e,
ove il giudice ritenga che la polizia abbia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata
motivazione.
E’ evidente che qui il giudice ha esorbitato da questi poteri, avendo negato la convalida
sviluppando considerazioni proprie del solo successivo giudizio sul compendio indiziario
riservato alla fase dell’eventuale emissione della misura cautelare.
Si impone l’annullamento dell’ordinanza, che va disposto senza rinvio: infatti, in caso di
accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza di
diniego della convalida di arresto, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio,
poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente
perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della
polizia giudiziaria, mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe
soltanto una pronuncia meramente formale, priva di significativi effetti giuridici (tra le
altre, Sezione VI, 16 giugno 2010- 3 novembre 2010 n. 38676, Proc. Reo. Trib. Roma in
proc. Borrelli ed altro).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Brindisi

itioesame/.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

ex articolo 391, comma 5, c.p.p. in combinato con gli articoli 273 e 274 c.p.p.,

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