Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22668 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22668 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARGARELLA FRANCO N. IL 07/02/1946 parte offesa nel
procedimento
c/
ROTOLO LUDOVICO N. IL 11/10/1944
avverso l’ordinanza n. 640/2014 GIP TRIBUNALE di LANCIANO, del
16/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32486/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso il decreto de plano con cui in data 16.6.15
denuncia proposta da FRANCO GARGARELLA nei confronti di LODOVICO
ROTOLO per reato ex art. 372 c.p., ricorre per cassazione
GARGARELLA con atto personale, chiedendone l’annullamento per
motivazione manifestamente illogica.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile per tre

concorrenti ma autonome ragioni.
La persona offesa non è legittimata a proporre
personalmente ricorso per cassazione, dovendosi avvalere di un
difensore iscritto all’albo speciale.
Nel reato ex art. 372 c.p. unica persona offesa è lo
Stato, sicché il privato assume eventualmente la qualità di
soggetto danneggiato, solo legittimato all’esercizio dell’azione
civile se quella penale viene promossa dal pubblico ministero.
Contro i provvedimenti di archiviazione il ricorso per
cassazione è ammesso solo per violazione del contraddittorio (con
i soggetti ovviamente soli legittimati ad interloquire) e non per
il contenuto del provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.4.2016

il GIP di LANCIANO ha archiviato il procedimento sorto dalla

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