Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22667 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22667 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHALOKWU PATRICIA N. IL 16/07/1968
avverso la sentenza n. 371/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

*-

32398/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA che in
data 17.6.2014 confermava la sua condanna per fatti di stupefacenti,

accessorie pertinenti, ricorre per cassazione l’imputata PATRICIA CHALOKWU a
mezzo del difensore avv. G.A.BOLLETTA, enunciando motivo di violazione
dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’applicazione delle pene
accessorie, non applicate in primo grado.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
manifestamente infondato. Il ricorrente ignora la consolidata giurisprudenza di
questa Corte secondo cui l’applicazione da parte del Giudice dell’impugnazione
delle pene accessorie disciplinate ex lege (che dovrebbero pertanto essere
comunque applicate, senza discrezionalità alcuna, in fase di esecuzione) non
integra alcuna modifica peggiorativa riconducibile all’art. 597, comma 3 (per
tutte, Sez.6 sent. 31358/2011).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26.4.2016

rideterminando in diminuzione la pena principale ed applicando le pene

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