Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22665 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22665 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JIMMrMOHAMED N. IL 25/01/1989
avverso la sentenza n. 6024/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/04/2016
32321/15 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO che in
data 14-21.5.2015 confermava la sua condanna per evasione, ricorre per
motivazione.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il ricorrente, a mezzo del difensore avv. A. Leone, lamenta omessa
risposta a specifiche censure d’appello: ma non dice quali, a fronte
dell’autonomo rinnovato apprezzamento della Corte distrettuale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 26.4.2016
cassazione l’imputato MOHAMED JIMMY, enunciando motivo di mancanza di