Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22662 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22662 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TREBOUD CASSIANO N. IL 30/12/1974
avverso la sentenza n. 525/2014 TRIBUNALE di AOSTA, del
05/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32253/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p. dal
Tribunale di AOSTA in data 5.12.14 per reato ex art. 385 C.P., ricorre l’imputato
TREBOUD CASSIANO, enunciando vizi di motivazione per la mancata applicazione

2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché il motivo è diverso da quelli
consentiti. Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione
giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta
pertinente delibazione, da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Del

resto, le censure svolte sono assertive e in fatto, anche incompatibili con il rito prescelto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26.4.16

dell’art. 129 c.p.p..

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