Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22661 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22661 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHERIF WALID N. IL 15/04/1983
avverso la sentenza n. 76/2015 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del
31/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/04/2016
32246/15 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA che in data
31.3-6.5.15 ha definito ex art. 444 c.p.p. l’imputazione ex art. 73-1 bis dPR
mancanza di motivazione sulla richiesta difensiva di proscioglimento e sulla
richiesta sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
manifestamente infondati.
Il primo è del tutto assertivo generico, a fronte di richiesta di
applicazione della pena. Il secondo pure: all’imputato è contestata la recidiva
pluriqualificata, a differenza della coimputata non risulta dalla sentenza richiesta
alcuna di sospensione condizionale della pena, non si vede cosa – secondo il
difensore del ricorrente, avv. F. Bertani – avrebbe dovuto motivare sul punto il
Tribunale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1500 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 26.4.2016
309/90, ricorre per cassazione l’imputato WALID CHERIF, enunciando motivi di