Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22661 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22661 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ACTIS PERINO LUIGI N. IL 21/08/1951
avverso la sentenza n. 5645/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
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che ha concluso per tr 1..y. t
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 07/05/2013

16 ACTIS PERINO

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, ha affermato la
responsabilità di Viano Giovanni ed Actis Perino Luigi in ordine al reato di lesioni personali
con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno dei lavoratori Tieghi
Giuseppe e Parsisi Vincenzo. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte
d’appello che ha assolto Viano per non aver commesso il fatto ed ha diminuito la pena

2. Ricorre per cassazione Actis Perino.

2.1 Con il primo motivo si assume che in violazione del diritto di difesa i giudici di
merito hanno ritenuto un profilo di colpa specifica afferente al deficit di coordinamento tra
le imprese operanti, che non era stato oggetto di contestazione. Tale addebito era infatti
rivolto solo ad altri imputati che hanno patteggiato la pena, come si evince dal capo
d’imputazione. La questione è stata elusa dalla Corte d’appello che ha fatto apodittico
riferimento al contenuto sostanziale della contestazione riportata in imputazione.

2.2 Con Il secondo motivo si assume che gli addebiti colposi non sono stati in
alcun modo dimostrati e, comunque, non ne è stata riscontrata la effettiva rilevanza
causale. Tali addebiti afferivano al documento di valutazione dei rischi di Carcoustics ed
alla responsabilità del relativo datore di lavoro, mentre non poteva pretendersi alcuna
indebita ingerenza al riguardo a carico del ricorrente. Vi era un contratto di appalto che
legava il consorzio e non la singola consorziata a Fenice. Inoltre Fenice era responsabile
solo dell’impianto elettrico di distribuzione, sicché era esclusa qualsiasi possibilità di
interferenza tra lavoratori facenti capo alle diverse imprese: nessuna cooperazione e
nessun coordinamento. Fenice si è interfacciata correttamente agli altri soggetti. In
particolare, nella fattispecie, l’azienda ha messo in sicurezza la linea elettrica con la
disattivazione della corrente e la verifica dell’assenza di tensione. Le procedure successive
sono frutto esclusivamente di errate informazioni fornite dagli infortunati. Dunque non vi
è stata alcuna mancanza di coordinamento.
Oggetto di censura è pure la contestazione in ordine alla violazione di cui all’art. 337 del
d.P.R. 547 del 1955. I testi non hanno riferito univocamente in ordine all’opinata
inadeguatezza degli schemi elettrici della cabina n. 22. Inoltre la Corte d’appello ha
sovrastimato la rilevanza di tale aspetto. Si tratta di schemi sommari che non danno
informazioni esaustive, come riferito dallo stesso consulente del pubblico ministero.
Analoghe considerazioni vengono svolte quanto alla violazione degli artt. 287 e 267 del
medesimo d.P.R, afferenti alla apposizione di indicazioni aggiornate e chiare sugli organi
di comando: le carenze non sono provate e non sono comunque decisive.
Soprattutto si lamenta che non è stata dimostrata la causalità della colpa. E’
mancata la prova del ruolo eziologico delle condotte colpose contestate. Non vi è
dimostrazione che il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l’evento.

inflitta ad Actis.

Un’indagine appropriata avrebbe consentito di cogliere che le violazioni contestate hanno
tutte carattere formale e non hanno avuto alcuna rilevanza nella causazione del sinistro.

2.3 Con il terzo motivo si censura l’entità della pena. La Corte d’appello ha ridotto
la sanzione da tre ad un mese di reclusione che però non è comunque congrua con
riguardo alla tenuità della colpa.

3. Il ricorso è infondato.

difetto di coordinamento dei lavoratori appartenenti alle diverse aziende, sebbene inserito
nella parte della imputazione relativa ai coimputati riguarda nella sostanza anche gli
odierni appellante: come emerge dal tenore letterale dell’imputazione. D’altra parte la
questione si è lungamente posta ed è stata ampiamente dibattuta nel giudizio di merito
sicché non è stato certo pregiudicato l’esercizio del diritto di difesa. Tale apprezzamento si
sottrae alle indicate censure. La contestazione riguarda responsabilità concorsuale di
diversi soggetti; ed il coordinamento di necessità coinvolgeva i lavoratori operanti nelle
diverse aziende ed implicava la responsabilità dei soggetti che di tale coordinamento
dovevano farsi promotori. La questione è stata discussa in tali termini nel corso del
giudizio, come esposto nelle pronunzie di merito; sicché non può ipotizzarsi alcuna deficit
di contestazione che abbia pregiudicato l’esercizio della difesa.

3.2 La sentenza impugnata analizza con grande dettaglio l’articolato contesto
organizzativo nel quale avvennero i fatti. Si tratta del complesso ex Lancia di Chivasso
gestito da un consorzio. Una sorta di condominio industriale ove in ogni capannone o
gruppo di capannoni hanno sede autonoma imprese cui il consorzio fornisce i servizi
generali, come elettricità, riscaldamento ecc. Il consorzio ha attribuito la gestione di tali
servizi di impianti generali e di distribuzione alla società Fenice, che opera fino ai punti di
distribuzione facenti capo ad ogni unità operativa autonoma. Per ciò che riguarda l’energia
elettrica Fenice cura le varie trasformazioni di tensione e la distribuzione sino ad ogni
impianto secondario, cioè alla cabina che si trova al bordo dei capannoni. Tale situazione
determina la necessità uno stretto coordinamento tra i diversi organismi operanti.
L’infortunio si è sviluppato nell’ambito dell’esecuzione della procedura di fuori
servizio. Per necessità operative proprie la società Carcoustics si trovò nella necessità di
disattivare l’alimentazione elettrica in un corpo conduttore. L’operazione fu posta in
essere da due dipendenti della società Fenice operanti all’interno della cabina n. 22. Gli
infortunati, dipendenti di Carcostics, subito dopo tale operazione si avvicinarono al detto
corpo conduttore, persuasi dell’assenza di tensione. Al contrario la tensione elettrica era
presente e si determinò arco elettrico conseguente a corto circuito che a sua volta cagionò
ai lavoratori gravi ustioni.
Il giudice di merito ha ritenuto che l’incidente si sia verificato in una situazione di
sorprendente superficialità ed inadeguatezza nella organizzazione e gestione delle indicate
attività; nonché di assenza del necessario coordinamento tra i diversi soggetti operanti. Al
riguardo si sono configurate gravi responsabilità dei responsabili della Carcoustics che

3.1 La sentenza impugnata considera che il profilo di colpa specifica afferente al

hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento. In concreto l’incidente si
è verificato a causa del fatto che i lavoratori della Fenice, che operavano all’interno della
cabina n. 22, non disponevano di schemi elettrici aggiornati e leggibili e non erano
conseguentemente in grado di effettuare correttamente e con precisione la procedura di
disattivazione della linea. Neppure Carcoustics, a sua volta, aveva una situazione chiara
del quadro delle linee. In tale confusa situazione la disattivazione della linea avvenne in
modo non appropriato per effetto di ripetuti tentativi, determinati dalla deplorevole
assenza di chiare e decifrabili indicazioni sui diversi interruttori e sulle linee ad essi
corrispondenti. In tale situazione di deplorevole pressappochismo, i tecnici di Fenice, non

che si rivelarono errate tanto che venne infine adottata una procedura empirica, per
tentativi, che di fatto indusse l’errore sull’esistenza della tensione elettrica che si colloca
all’origine della catena lesiva.
Nell’indicato contesto, d’altra parte, vi era pure evidente necessità di
coordinamento che invece non si è dispiegato. Accanto alla indubbia responsabilità dei
dirigenti di Carcoustics si configura altresì la responsabilità nell’ambito operativo della
società Fenice che curava la distribuzione dei servizi e che doveva di necessità
interfacciarsi con i diversi organismi operanti particolarmente, per quel che qui interessa,
nell’ambito della procedura di fuori servizio. Di qui l’affermazione di responsabilità nei
confronti del ricorrente, responsabile della soc. Fenice nello stabilimento in questione.
Tale complessivo apprezzamento in fatto appare immune da censure. Esso è basato sulla
analitica valutazione del contesto fattuale, quale desunto dall’istruzione probatoria e
propone una lineare e coerente ricostruzione degli accadimenti. Gli apparati che
avrebbero dovuto essere gestiti per compiere in modo sicuro e semplice la delicata
operazione in questione non erano per nulla chiari e determinarono la necessità di agire a
tentoni che a sua volta cagionò il sinistro. In tale situazione di grave compromissione
della sicurezza, si è correttamente attribuito addebito colposo al responsabile della goc.
Fenice, che gestiva la cabina in cui dovevano aver luogo le operazioni di disattivazione
della linea elettrica. Non difetta neppure l’analisi del ruolo eziologico delle gravi mancanze
riscontrate: si esplicita che la presenza di interruttori e schemi elettrici chiari, rispondenti
alla reale situazione delle linee, avrebbe consentito di agire in modo semplice ed
immediato, evitando Il grave fraintendimento che condusse all’evento.

3.3 Neppure censurabile è la pronunzia per ciò che attiene alla determinazione
della pena. Si considerano l’avvenuto risarcimento del danno ed il corretto
comportamento processuale che consentono la concessione di circostanze attenuanti
generiche prevalenti sulle aggravanti. Si valuta, inoltre, il ruolo preponderante negli
accadimenti rivestito dalla condotta colposa dei responsabili della società Carcosustics. Si
conclude che la pena deve essere significativamente diminuita. Si tratta di una tipica
valutazione di merito che, essendo immune da profili di illogicità, non può essere qui
sindacata.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

4

avendo una chiara situazione degli schemi elettrici posero ripetutamente in atto procedure

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 7 maggio 2013

(Rocco Marco Blalotta)

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PRESIDENTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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