Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2266 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2266 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BEL VISO FRANCESCO N. IL 04/12/1970
2) SANTONOCITO RAIMONDO N. IL 18/10/1973
avverso la sentenza n. 3547/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

– che la Corte di appello di Catania con sentenza del 21.2.2012 ha confermato la decisione con la
quale, in data 15.7.2011 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città aveva
affermato la penale responsabilità di BELVISO Francesco e SANTONOCITO Raimondo in
ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90 (acc. in Catania, il 6.11.20011);
— che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il
complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
— che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando, il
BELVISO il vizio di motivazione in relazione all’erronea interpretazione delle risultanze
processuali e la determinazione della pena ed il SANTONOCITO la violazione di legge ed il vizio
di motivazione;
— che il SANTONOCITO ha espressamente dichiarato con successivo atto (del 10.7.2012) di
rinunziare alla proposta impugnazione;
— che, quanto al BELVISO, le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli
passaggi della ricostruzione ‘attuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona
dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della
decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti
gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del
quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel
merito della sentenza impugnata;
—che il giudice nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004)4
— che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei
ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata, di euro 1.000,00 per il BELVISO ed euro 500,00 per SANTONOCITO
P. Q. M.
Dichiara inarnmissibilt i ricorsi e condanna BELVISO FRANCESCO al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende e
SANTONOCITO Raimondo al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
500,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende
Così deliberato in OMA, nella camera di consiglio del 16.11.2012

Ritenuto:

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