Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22659 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22659 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAMONTINI DAVIDE N. IL 27/06/1975
avverso la sentenza n. 1295/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
21/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5 7″2.14—
che ha concluso per 4;/
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 07/05/2013

7 TRAMONTINI

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Gorizia ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in
ordine al reato di cui all’art. 186, comma due, lettera C del codice della strada. La
sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Trieste.

2. Ricorre per cessazione l’imputato deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che apoditticamente la Corte d’appello ha
negato le attenuanti generiche, riportandosi acriticamente alle valutazioni espresse dal

l’attività di collaborazione con l’amministrazione comunale.
2.2 Con il secondo motivo si assume che erroneamente si è negata l’applicazione
della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che costituisce trattamento
sanzionatorio più favorevole, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il ricorso è infondato.
3.1 La pronunzia impugnata argomenta che manca la possibilità di concedere le
attenuanti generiche a causa della pericolosità della condotta di guida, dell’elevato tasso
alcolemico, di plurimi pregiudizi penali di cui uno specifico. Tale apprezzamento costituisce
razionale esplicazione della discrezionale valutazione demandata al riguardo al giudice di
merito. L’assenza di vizi logici non consente di ridiscutere tale apprezzamento.
3.2 Quanto alla richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica
utilità la Corte di merito rileva che il trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova
normativa, valutato nel suo complesso, deve ritenersi più gravoso, prevedendo una pena
ben più severa. Pure tale apprezzamento è immune da censure. Questa Corte ha
numerose volte chiarito che nei casi come quello in esame il carattere più favorevole di
una disciplina deve essere valutato in concreto, considerando tutti gli aspetti del
trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie, il ricorrente ha implicitamente invocato
l’applicazione solo parziale della nuova disciplina, giacché si è richiesta la sostituzione
della pena inflitta dal primo giudice, trascurando che essa è ben inferiore a quella prevista
dalla nuova normativa di cui si chiede l’applicazione solo per ciò che attiene al frammento
che riguarda la sostituzione della pena.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al
pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 7 maggio 2013

primo giudice, trascurando la documentazione difensiva con la quale si era dimostrata

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