Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22658 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22658 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOZZO NICOLAI N. IL 01/03/1979
avverso la sentenza n. 5709/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32231/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO che in data
19.6.2015 confermava la sua condanna per reato DI EVASIONE, ricorre per

motivazione in punto responsabilità.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p., quello
del Giudice d’appello in dimostrata rivalutazione autonoma del materiale
probatorio e degli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione,
del tutto preclusa in questa sede di legittimità. In particolare. In definitiva,
censure di precluso merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26.4.16

cassazione l’imputato NICOLAI IOZZO, enunciando motivo di vizi della

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