Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22657 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22657 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GIGLIO VINCENZO N. IL 07/07/1990
avverso la sentenza n. 280/2015 TRIBUNALE di BARI, del
19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32230/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal
Tribunale di BARI in data 19.1.15, ricorre l’imputato VINCENZO DE GIGLIO,
deducendo vizi di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. e

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste. Del resto, le censure svolte sono
assertive, non indicando quali elementi determinanti ad imporre il
proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sarebbero stati pretermessi: ciò, nonostante
<> (SU sent. 25939/13).
Quanto specificamente al trattamento sanzionatorio, in sede di
patteggiamento tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e
recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo
che la legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice ratifica, non
possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per
cassazione. Ne consegue che la parte che abbia prestato il proprio consenso
all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del
difetto o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato

sul trattamento sanzionatorio.

32230/15 RG

2

quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della
decisione (Sez. 3, sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009) , fermo il caso, non
ricorrente nella fattispecie, della pena illegale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26.4.2016

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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