Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22655 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22655 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONFIGLIO KEVIN N. IL 02/12/1993
PLATANIA GIUSEPPE N. IL 29/04/1995
BONNICI CLAUDIO N. IL 26/12/1996
avverso la sentenza n. 2647/2015 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
29/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32182/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza del GIP di Catania, che in data 29.6.2015
applicava su richiesta delle parti pena di giustizia per reato ex art. 73 dpr

2.

KEVIN BONFIGLIO lamenta vizio di motivazione. Il motivo è

manifestamente infondato: in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p.
(sufficiente a dar conto dell’avvenuta pertinente delibazione, da ultimo SU sent.
18374/2013) per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art.
27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Il motivo è poi del tutto
generico.

3.

GIUSEPPE PLATANIA e CLAUDIO BONNICI con atti autonomi

dall’identico contenuto lamentano violazione di legge e vizi della motivazione per
la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, dPR 309/90.
Il comune motivo è diverso da quelli consentiti: si risolve in preclusa
censura di merito, a fronte di un capo di imputazione che per sé legittima il
contenuto dell’accordo che le parti stesse hanno personalmente sollecitato
(irrilevante ogni eventuale precedente diverso accordo con la parte pubblica,
eventualmente non accolto dal Giudice), a fronte di motivazione che sussume le
peculiarità quantitative e qualitative nel favorevole trattamento sanzionatorio
richiesto con riferimento all’ipotesi base.

4. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1500 alla Cassa delle
ammende.

309/90, ricorrono per cassazione i tre imputati.

32182/15 RG

2

P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1500 in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26.4.2016

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