Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22652 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22652 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACIOPPO CONCETTA N. IL 07/04/1968
avverso la sentenza n. 882/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/04/2016
32090/15 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO che in
data 5.3.2015 confermava la sua condanna per evasione, ricorre per cassazione
vizio della motivazione in relazione all’omessa applicazione dell’attenuante ex
art. 385, comma 4, c.p.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
manifestamente infondato. L’imputata è rientrata nella propria abitazione mentre
era in corso il controllo di polizia: correttamente i Giudici del merito hanno
escluso che tale occasionale condotta integri l’attenuante de qua (per tutte Sez.6
sent. 4957/15).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26.4.2016
l’imputata CONCETTA CACIOPPO, enunciando motivo di violazione di legge e