Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22647 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22647 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTISTA ALESSANDRO N. IL 06/07/1971
AXINTE ANDREEA N. IL 18/11/1987
avverso la sentenza n. 1/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
MARSALA, del 21/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32014/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p. dal
GUP Tribunale di Marsala in data 21.5.15 per reato ex art. 73 dPR 309/90, ricorrono gli
imputati ALESSANDRO BATTISTA e ANDREEA AXINTE, enunciando vizi di motivazione per

2. I ricorsi sono originariamente inammissibili perché il comune motivo è diverso da
quelli consentiti. Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione
giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta
pertinente delibazione, da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Del

resto, le censure svolte sono assertive, non indicando alcuno dei ricorrenti quali elementi
probatori, determinanti ad imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sarebbero stati
pretermessi.
Consegue la loro al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibilth iyricorsci, e condanna il’ ricorrenté al pagamento delle spese
Cl’ 1-7(~0
processuali eidella somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26.4.16

la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

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