Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22646 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22646 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARCIDIACONO LORENZO N. IL 26/08/1986
avverso la sentenza n. 4576/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 18/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/04/2016

32002/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal
GIP Tribunale di CATANIA in data 18.6.15, ricorre l’imputato LORENZO

della pena, da considerarsi eccessiva in relazione al fatto.

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti, nei termini che seguono.
Va premesso che in sede di patteggiamento tutte le statuizioni
non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto
manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce con
questo istituto alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle
stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue
che la parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un
determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della successiva
ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del
vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo
dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez.

3, sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009).
Nel nostro caso, ritenuta la fattispecie del comma quinto, la pena
è stata determinata all’interno dei limiti edittali, con corretta modalità di
calcolo (determinazione della pena base per la nuova fattispecie autonoma,
aumento per la ritenuta recidiva, riduzione per il rito). Vi è un passaggio
argomentativo di non immediata comprensibilità (il richiamo da parte del
Giudice ai parametri edittali precedenti la sentenza della Corte costituzionale
n. 32/2014, che non riguarda l’ipotesi lieve), ma, appunto, il successivo
concreto calcolo di pena è immune da intrinseci vizi di legalità.
Il ricorso, poi, nulla deduce di eventuali aspetti di illegalità della
pena, ma svolge solo una censura di merito, afferente l’eccessività della
pena: censura appunto estranea al giudizio di legittimità.

ARCIDIACONO, enunciando vizi di motivazione in ordine alla quantificazione

32002/15 RG

2

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al
caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore

Così deciso in Roma, il 26.4.2016

della Cassa delle ammende.

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