Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22644 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22644 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AJAZAJ OLTJAN N. IL 31/07/1986
AJAZAJ FLORANT N. IL 09/05/1983
avverso la sentenza n. 1164/2015 CORTE APPELLO di BARI, del
10/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 45434/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, integralmente confermando la pronuncia di primo grado, ha definitivamente condannato
i sigg.ri Ajazaj Oltjan e Ajazaj Florant alla pena di tre anni di reclusione e
14.000,00 euro di multa per il reato di concorso in detenzione illecita, a fine di
cessione a terzi, di kg. 98,23 di sostanza stupefacente del tipo marijuana di cui

commesso in Toritto il 07/04/2014.

2.Per l’annullamento della sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati articolando un unico motivo con il quale, lamentando l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, eccepiscono l’errata applicazione degli artt. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990 e 133, cod. pen..

3.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

4.L’eccepita insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, cpv.,
d.P.R. n. 309 del 1990 non ha concreti spazi applicativi ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che in sede di merito gli imputati hanno
beneficiato della concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante stessa, sicché ogni discussione su questo specifico
punto è sterile.
In ogni caso la quantità di principio attivo (pari a kg. 13,00 circa) è tale da
non richiedere una specifica motivazione per spiegare perché in questo caso si
possa ritenere senz’altro ingente la correlata quantità di droga detenuta, essendo evidente che l’estensione dell’obbligo di motivazione è inversamente proporzionale alla quantità di scostamento dal valore soglia delle 2000 volte il valore
massimo espresso in milligrammi, sì da non doverne richiedere quando il dato si
qualifica da solo.
Sotto altro profilo, l’ingente quantità della sostanza, ancorchè ritenuta subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti generiche, ben si presta a
collocare la pena in ambiti lontani dal minimo edittale, secondo una valutazione
che facendo buon governo dell’art. 133, cod. pen., si sottrae alle censure di questa Corte.

5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento

agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990,

nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 in fa-

Così deciso il 19/02/2016

vore della Cassa delle Ammende.

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