Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22643 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22643 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECCOLINI CLAUDIO N. IL 22/03/1969
avverso la sentenza n. 1229/2015 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
25/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 45264/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 25/09/2015, resa ai sensi degli artt. 444 e segg., cod.
proc. pen., il Tribunale di Pesaro ha applicato, nei confronti del sig. Ceccolini
Claudio, la pena concordata di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa
per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, per aver ceduto a terzi, ed aver detenuto a fine di cessione a terzi,

shish; fatto commesso in Pesaro il 15/05/2015.
2.Propone ricorso per cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della
sentenza per vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta eccessivamente severa.
3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.Secondo un ormai consolidato principio, «facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un
accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e
pertanto l’accertamento della responsabilità non va espressamente motivato,
così come l’affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata>>
(Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell’art.
444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo
positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata,
ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della
sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata
subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della
sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del
reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla
concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art.
129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura
stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni
delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate
ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,
di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che

varie quantità di diverse sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina ed ha-

non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art.
129 cod. proc. pen..» (Sez. U, Di Benedetto, cit.).
4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di «esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di
pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il
proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.

può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di
una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle
parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni» (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
4.2.La natura “negoziale” dell’accordo, una volta correttamente ratificato dal
giudice nei termini sopra indicati, inibisce alla parte di proporre ricorso per motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale
(Sez. 3, n. 18735, del 27/03/2001, Ciliberti; m. 219852; Sez. 3, n. 10286 del
13/02/2013, Matteliano), circostanza che, nel caso di specie, può essere del tutto esclusa.
declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/02/2016

Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che

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