Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22642 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22642 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPA GIOVANNI N. IL 20/04/1981
avverso la sentenza n. 1332/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

%.
,

RGN 45193/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Papa Giovanni ricorre per l’annullamento della sentenza del
02/07/2015 della Corte di appello di Catania che, integralmente confermando
quella del 18/11/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo, l’ha definitivamente condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di
cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto,

pura al 65%, dalla quale erano ricavabili circa 37 dosi medie giornaliere; fatto
commesso in Catania il 16/06/2014 con recidiva infraquinquennale.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 ed il malgoverno degli artt. 192 e 530, cpv., cod. proc. pen. nell’affermazione della illecita
finalità della detenzione.

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla
legge e manifestamente infondatg’ .

3.In sede di legittimità il giudizio di coerenza e non manifesta illogicità della
motivazione non può fondarsi su un inammissibile e rinnovato esame del compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni; a meno che tale compendio non sia frutto del travisamento della prova
(dal ricorrente non denunciato e sempre che tale travisamento sia davvero e
concretamente in grado di disarticolare il ragionamento posto a fondamento della
condanna e condurlo verso approdi alternativi altrettanto validi – cfr., sul punto,
Sez. 6, n. 15054, del 24/03/2006, Strazzanti, Rv. 233454), la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria logica a quella dei giudici di merito (nel che
sta il requisito della manifesta illogicità quale limite al sindacato di legittimità),
dovendosi limitare a verificare che il ragionamento seguito nelle precedenti fasi
di giudizio sia intrinsecamente coerente e non manifestamente illogico (cfr, da
ultimo, in motivazione, Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, Palumbo, Rv. 258525;
nello stesso senso, Sez. U, n. 12 del 31 maggio 2000, Jakani, secondo la quale
«è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argomenta tivo che la sorregge ed eventuali
altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si
presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé com-

a fine di cessione a terzi, gr. 8,3947 di sostanza stupefacente del tipo cocaina,

piuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente”
informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri»; cfr., anche, Sez, U, n. 47289 del 24/09/2003 e Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina,
secondo le quali, «l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art.
606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso

demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali»).
3.1.Non possono avere ingresso, pertanto, le eccezioni volte a riproporre in
questa sede i medesimi fatti già scrutinati in sede di merito affinché la Corte di
cassazione ne faccia a sua volta oggetto di un rinnovato giudizio, posto che in
questa sede oggetto della regiudicanda non sono i fatti, ma il ragionamento che
li tiene.
3.2.Non appare dunque manifestamente illogico dedurre dall’insieme dei seguenti dati di fatto: il rinvenimento di danaro in banconote di vario taglio custodite all’interno di una cassaforte insieme con la cocaina, il numero di dosi ricavabili dalla sostanza, la presenza di telecamere per controllare i movimenti all’esterno dell’appartamento, la certezza che la droga – di buona purezza – fosse detenuta per essere ceduta a terzi.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/02/2016

giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato

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