Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2264 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2264 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PRIFTI ALDO N. IL 13/02/1991
avverso la sentenza n. 5068/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TREVISO, del 24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 24.42012 il &IP del Tribunale di Treviso applicava a Prifti Aldo,
ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di
anni 3 di reclusione ed sturo 14.000,00 di multa per i reati di cui all’art.73 DPR
309/90 ascritti, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V.
Propone ricorso per cassazione Prifti Aldo, a mezzo del difensore, denunciando la
l’erronea applicazione dell’art.129 c.p.p. e la mancanza di motivazione.
2. Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
21 L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruita della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una delta cause di non punibilità previste dalrart.129 c.p.p.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione delrart.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sezmn.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano le
condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
2.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigliqr, est.

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