Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22638 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22638 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIULIANO RAFFAELE N. IL 24/05/1988
avverso la sentenza n. 3124/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 43200/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Giuliano Raffaele ricorre per l’annullamento della sentenza del
30/10/2014 della Corte di appello di Napoli che, integralmente confermando
quella del 21/02/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo, lo ha definitivamente condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e
4.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, com-

a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 0,33 lordi) e marijuana (gr.
0,73 lordi) e per averne ceduto quantità imprecisate a terzi non identificati; fatto
commesso in Napoli il 20/02/2014, con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
1.1.Con unico motivo eccepisce l’erronea applicazione della norma incriminatrice per insussistenza del fine di cessione a terzi e comunque per mancanza
della relativa prova, e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio
(ritenuto eccessivamente severo) e negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.11 ricorso è inammissibile perché generico.

3.L’imputato (colto nella flagrante cessione, dietro corrispettivo, di singola
dose di una delle sostanze da lui detenute e delle quali aveva inutilmente tentato
di disfarsi alla vista degli agenti di PG) si limita a protestare, in maniera assai
generica, la propria innocenza senza nemmeno confrontarsi con i più che solidi e
inattacabili argomenti utilizzati dai Giudici distrettuali per confutare la tesi difensiva della mancanza di prova della destinazione alla cessione a terzi delle sostanze detenute.
3.1.Altrettanto dicasi per le doglianze relative al trattamento sanzionatorio,
confermato dalla Corte di appello che ha giustamente stigmatizzato la qualificazione del fatto in termini di lieve entità nonostante l’eterogeneità delle sostanze
detenute. Nè è sindacabile in questa sede la corretta decisione di negare le circostanze generiche in considerazione dei numerosi precedenti penali del ricorrente.
3.2.Come affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame
o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del

ma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto, a fine di cessione

18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone,
Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n.
34270 del 03/07/2007, Scicchitano).

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex
art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del

ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/02/2016

procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle

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