Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22637 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22637 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO GENNARO N. IL 15/10/1981
avverso la sentenza n. 8211/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 43154/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Gennaro Romano ricorre per l’annullamento della sentenza del
23/12/2014 della Corte di appello di Napoli che, integralmente confermando
quella del 21/01/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo, lo ha definitivamente condannato alla pena di due anni di reclusione e 5.000,00 euro di multa
per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecita-

fatto commesso in Napoli il 22/01/2008.
1.1.Con unico motivo eccepisce l’erronea applicazione della norma incriminatrice per insussistenza del fine di cessione a terzi e comunque per mancanza
della relativa prova, e mancanza di motivazione in punto di negata concessione
delle circostanze attenuanti generiche.

2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3.L’imputato si limita a protestare, in maniera assai generica, la propria innocenza senza nemmeno passare in rassegna i solidi e i non manifestamente illogici argomenti utilizzati dai Giudici distrettuali per confutare la tesi difensiva
della mancanza di prova della destinazione alla cessione a terzi della sostanza
occultata in una parte cava dell’auto da lui condotta e dalla quale avrebbero potuto esser tratte decine di singole dosi.
3.1.Come affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame
o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del
18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone,
Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n.
34270 del 03/07/2007, Scicchitano).
3.2.E’ altresì generica e totalmente infondata la censura di omessa motivazione circa la mancata concessione delle circostanze generiche perché, avendo i
Giudici distrettuali diversamente qualificato la sua condotta ai sensi dell’art. 73,
comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, non avrebbero potuto ulteriormente diminuire
la pena applicata in primo grado sulla ritenuta ipotesi del fatto di lieve entità.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex

mente detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo eroina;

art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/02/2016

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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