Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22636 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22636 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Barbieri Davide, nato il 17.7.1974
avverso la ordinanza del Tribunale di Milano del 30.7.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Eduardo
Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo
a provvedere sulla istanza presentata dal ricorrente per ottenere la
restituzione di un immobile già oggetto di sequestro preventivo.
Osservato infatti che il processo penale intentato ai sensi dell’art. 643 c.p.si
era concluso con sentenza irrevocabile di condanna dell’odierno ricorrente,

Data Udienza: 21/05/2013

che nel dispositivo della sentenza di primo grado il Giudice aveva disposto il
dissequestro e la restituzione dell’immobile a chiunque avesse provato di
averne diritto e dunque non all’odierno ricorrente in quanto acquirente del
bene; che sussiste giudizio civile sulla titolarità del bene;che pertanto ai
sensi dell’art. 263 c.p.p. la questione deve essere decisa dal giudice civile
già a tal fine adito; che dunque doveva essere disposta archiviazione della
istanza.

2. Ricorre per Cassazione il Barbieri rilevando come il Giudice sia incorso in
un duplice errore: perché si è dichiarato incompetente a decidere in materia
penale così esimendosi da un provvedimento doveroso; perché avrebbe
errato nell’applicare il diritto Montate integrato non già dall’art. 263 c.p.p.
(dettato in materia di sequestro probatorio) bensì dall’art. 323 c.p.p. (in
materia di sequestro preventivo) secondo cui in caso di condanna il
sequestro preventivo deve essere mantenuto nei casi di confisca o di
garanzia dei crediti indicati nell’art. 316 c.p.p.
Conclude il ricorrente che non sussistendo nessuna delle ipotesi ora
ricordate il vincolo doveva essere rimosso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve infatti osservarsi che il provvedimento impugnato non ha carattere
decisorio, ma meramente interlocutorio: dichiarando come, avendo la
sentenza irrevocabile stabilito che deve disporsi il dissequestro dell’immobile
non già in favore dell’odierno ricorrente bensì di chiunque provi di averne
diritto, e pendendo attualmente un giudizio civile sul punto, spetti a tale
ultimo giudice di decidere e risolvere la controversia.
Già con riguardo alla impugnativa del provvedimento con cui il giudice
penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le
parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla
proprietà (secondo la norma dell’art. 263, comma terzo, c.p.p.), questa
Corte ha avuto modo di stabilire che tale provvedimento è inoppugnabile in
quanto privo di contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, e invece
caratterizzato da una natura interlocutoria e – come tale – inidoneo a
pregiudicare i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio
civile (Cass., sez. H, 20.5.2010, n. 23662).

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Tale giurisprudenza deve essere a maggior ragione confermata nel caso di
specie: in cui il giudizio civile risulta già pendente tra le parti e pertanto il
giudice si è limitato a dichiarare il non luogo a provvedere.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato il 21.5.2013

Il Consigliere estensore
(F brizio Di Marzio)
Il Presidente
(Sec

ero Carmenini)

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

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