Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22636 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22636 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERBERO ANTONIO N. IL 07/02/1960
avverso la sentenza n. 158/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 42984/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Antonio Cerbero ricorre per l’annullamento della sentenza del
21/05/2015 della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma di quella del
27/03/2012 del Tribunale di Taranto da lui solo impugnata ed in applicazione della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, ha ridotto la pena nella misura di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, confermando nel resto

d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente trasportato e detenuto, a fine di
cessione a terzi, 381 mg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina; fatto commesso in Maruggio il 15/10/2010 con recidiva, reiterata e specifica.
1.1.Con unico motivo eccepisce l’erronea applicazione della norma incriminatrice per insussistenza del fine di cessione a terzi e comunque per mancanza
della relativa prova.

2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3.L’imputato si limita a protestare, in maniera assai generica, la propria innocenza senza nemmeno passare in rassegna i solidi e inattacabili argomenti utilizzati dai Giudici distrettuali per confutare la tesi difensiva, qui riproposta tal
quale, della destinazione all’uso personale della sostanza sequestrata (detenuta
indosso all’imputato, non tossicodipendente, in pieno centro abitato, insieme con
strumenti atti al suo confezionamento rinvenuti nella sua autovettura).
3.1.Come affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame
o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del
18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone,
Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n.
34270 del 03/07/2007, Scicchitano).

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex
art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle

l’affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5,

ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/02/2016

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