Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22634 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22634 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Cesari Simona, nata il 19.4.1975
avverso la ordinanza del Tribunale di Bergamo 20.7.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Eduardo
Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo che la ordinanza sia
annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato il
ricorso proposto da Simona Cesari avverso i decreti del Pubblico
Ministero in sede del 17.5.2012 e 14.6.2012 aventi ad oggetto la
convalida dei sequestri probatori di PG concernenti capi di
abbigliamento.
2. Contro detta pronunzia ricorre l’indagata lamentando violazione di
legge in relazione all’art. 324, comma 6 c.p.p. giacché il Tribunale, pur
prendendo atto della fondatezza della eccezione di nullità sollevata dalla

Data Udienza: 21/05/2013

difesa con riguardo alla omessa notifica all’indagato della data della
udienza di riesame nel rispetto dei termini a comparire stabiliti nell’art.
324 comma 6 c.p.p., ha comunque confermato i provvedimenti
impugnati anziché disporne l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La norma la cui violazione viene denunciata difensivamente è quella di

dall’art. 309 c.p.c., comma 8, in materia di riesame delle ordinanze che
dispongono una misura coercitiva personale. Questa norma,
disciplinando la formazione del contraddittorio tra le parti interessate al
riesame, stabilisce che l’avviso della data fissata per l’udienza camerale
in cui discutere la richiesta di riesame deve essere notificato al difensore
ed all’imputato “almeno tre giorni prima”.
Ciò posto risulta nello specifico violata la disposizione citata; la quale
violazione è, per giurisprudenza di questa Corte, causa di nullità
assoluta ed insanabile dell’ordinanza eventualmente resa dal tribunale
(Cass., Sez. 6, 28.10.2003, n. 47791, rv. 228444).
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata per il rilevato vizio
procedurale.
Deve tuttavia osservarsi che l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in
quanto intervenuta nel termine di cui al citato art. 309 c.p.p., comma 10
non determina la inefficacia della misura cautelare, posto che tale
sanzione è collegata solo alla circostanza che nessun provvedimento sia
stato adottato dal tribunale entro dieci giorni dalla ricezione degli atti
(Cass. sez. I, 1.2.2012, n. 6529, che richiama Cass. sez. 2, 15.5.2009,
n. 30015).
PQM

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Bergamo.
Così deliberato il 21.5.2013

cui all’art. 324, comma 6, c.p.p., la quale ripete la disciplina dettata

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