Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22629 del 19/02/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22629 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 3620/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 41765/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, confermando integralmente la pronuncia di primo grado impugnata dall’imputato, ha
definitivamente condannato il sig. A.A. alla pena, diminuita per il
rito abbreviato, di due anni e sei mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa per
il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R.

commesso con recidiva in Reggio Emilia fino al mese di agosto dell’anno 2014.

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato contestando l’eccessiva severità
del trattamento sanzionatorio ed a tal fine eccependo, ai sensi dell’art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 133, cod. pen. e il correlato vizio
di motivazione contraddittoria.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.Premesso che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez.
3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; cfr. anche Sez. U, n. 10713 del
25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), osserva il Collegio che la Corte di appello ha
ribadito la condanna inflitta in primo grado valorizzando: a) il numero di cessioni
(quantificate nell’ordine di 83 in pochi mesi); b) i numerosi precedenti penali
commessi senza soluzione di continuità nell’arco di 18 anni; c) la professionalità
nel reato (essendo evidente, si legge, che l’imputato ha scelto un sistema di vita
illegale per mantenersi); d) la superfluità della confessione a fronte di un quadro
probatorio che poteva farne a meno.
4.1.Appare evidente che nella valutazione dei Giudici territoriali la capacità a
delinquere dell’imputato ha avuto un peso specifico preponderante che la sottrae
al sindacato di questa Corte di cassazione .
4.2.Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte di appello
può legittimamente non condividere le più benevoli considerazioni del Giudice di
primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio con l’unico limite del divieto
della reformatio in pejus. Sicché non v’è alcuna contraddizione sul punto.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente

n. 309 del 1990 (reiterate cessioni di sostanza stupefacente del tipo eroina)

(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Am-

Così deciso il 19/02/2016

mende.

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